Home Archivio Articoli 2009 Legge contro l'omofobia: non ce n'è alcun bisogno
Legge contro l'omofobia: non ce n'è alcun bisogno PDF Stampa E-mail
Scritto da Marcello de Angelis   
Lunedì 12 Ottobre 2009 12:35
 Giunge in discussione alla Camera la proposta di legge che chiede di introdurre nel codice penale un'aggravante specifica contro "l'omofobia". L'intendimento dei proponenti sarebbe quello di ottenere una pena maggiorata contro coloro i quali vengano riconosciuti colpevoli di aver commesso un reato motivati "anche" dal disprezzo, odio o rigetto per l'omosessualità della vittima del reato stesso. La proposta di legge ha ottenuto un percorso accelerato e privilegiato in seguito all'ondata emotiva provocata dal verificarsi di alcuni atti violenti contro omosessuali a cui i media hanno concesso notevole rilievo. Come purtroppo spesso accade in casi analoghi, la curiosità dei giornalisti ha portato ad amplificare il fenomeno e ad assimilare altri e più gravi atti, come gli attentati subiti da un locale romano dove si svolgono anche serate dedicate ad un pubblico omosessuale, ad una campagna di violenza, orchestrata non è chiaro da chi, contro i "diversi. In realtà gli stessi esponenti di importanti associazioni omosessuali hanno messo in guardia dall'ampliare artificiosamente la dimensione del fenomeno dichiarandosi convinti che gli attentati al locale nulla avessero a che fare con l'omofobia e riconducendo l'attenzione sulla sola violenta aggressione a Roma da parte di un "balordo" nei confronti di una coppia gay che lo aveva infastidito con le proprie effusioni in pubblico e le percosse subite da una ragazza a Napoli, apparentemente colpevole di aver preso le difese di un amico gay molestato da alcuni giovani non meglio identificati.La sensazione suscitata da queste violenze ha portato le associazioni di omosessuali ad indire una manifestazione di piazza, sabato 10 ottobre a Roma, per sostenere la proposta di legge ma soprattutto, secondo le dichiarazioni pubbliche degli organizzatori, per riportare l'attenzione sulle supposte discriminazioni nei confronti delle coppie omosessuali nel campo del diritto civile, chiedendo, in sostanza, di riprendere in esame il riconoscimento delle coppie di fatto e tutto ciò che ne consegue.La proposta di legge sottoposta alla Camera presenta aspetti di incostituzionalità, come rilevato dalla stessa commissione di merito che ha richiesto alla Commissione giustizia di operare delle modifiche sul testo per renderla compatibile col diritto.Il primo problema, a mio avviso insormontabile, è il riferimento del testo a eventuali discriminazioni fondate su "orientamento sessuale", l'orientamento essendo un termine troppo vago ed onnicomprensivo. Tutti hanno un orientamento e questa formula vaga potrebbe finire per coprire anche atteggiamenti o pratiche assolutamente illecite quali la pedofilia, ma sostituirla con un riferimento più esplicito all'omosessualità trasformerebbe questa legge non più in una norma punitiva nei confronti di un atteggiamento di odio, ma in una misura di tutela esclusiva nei confronti di un settore della popolazione, andando a ledere il principio di eguaglianza dinanzi alla legge sancito dalla Costituzione.Ma il problema maggiore presentato da questa proposta di legge è il fatto che l'orientamento sessuale non ha riconoscimento oggettivo, come la razza, e non può essere riscontrato o certificato, come l'appartenenza religiosa, quindi il fatto che la vittima appartenga o meno ad un determinato "gruppo" sessuale dipenderebbe da una sorta di autocertificazione della sedicente vittima, il che falserebbe il rapporto tra accusa e difesa in sede processuale, consentendo, in qualunque momento del dibattimento e in riferimento a qualsiasi danno subito dalla parte lesa, di introdurre la motivazione aggravante prevista da questa legge senza che la difesa possa metterne in discussione l'esistenza. Per capirci, in qualunque caso gli avvocati di parte civile potrebbero sostenere che il loro rappresentato è stato aggredito, insultato o anche semplicemente sfrattato perché omosessuale e la natura stessa dell'orientamento sessuale della vittima essere indimostrabile se non per autonoma dichiarazione della stessa.Qualunque legge che introduca una discriminante nei confronti di una tipologia di persone andrebbe comunque rifiutata come lesiva del principio di eguaglianza di fronte alla legge, poiché sostenere che un'aggressione, un omicidio, una rapina siano punibili in modo diverso a secondo di chi li compie o di chi li subisce, introduce in maniera stabile il valore della discriminazione in sede di diritto. Che la discriminazione sia in negativo o in positivo è irrilevante, sempre di discriminazione si tratta. Il diritto, al contrario, perché sia certo, ha bisogno di essere semplice, comprensibile e il più possibile immutabile, in modo da rappresentare un riferimento chiaro e stabile per la vita di una società. Le leggi speciali, eccezionali, ad personam o ad consortium personae, ledono il principio di eguaglianza e rendono più complessa l'applicazione delle norme e riducono la certezza del diritto come quella della pena.In conclusione va ricordato che nel nostro codice esistono già notevoli margini discrezionali nella comminazione delle pene. Ogni reato prevede un minimo e un massimo della sanzione che permette al giudicante di sottolineare la minore o maggiore gravità dell'atto commesso a seconda dei casi e può avvalersi anche di circostanze attenuanti e aggravanti, nel tentativo di giudicare adeguatamente ogni caso nella sua singolarità. Chiunque abbia dimestichezza con i codici potrà rilevare che anche nel caso specifico della legge in discussione, l'introduzione di un'aggravante specifica per chi, ad esempio, picchi una uomo perché ha dei modi effeminati, risulterebbe ridondante rispetto alla già esistente aggravante "per abietti e futili motivi" prevista dall'articolo 61 del codice penale, aggravante che può aumentare la condanna addirittura di un terzo della pena. Per fare un esempio, nel caso di un'aggressione in cui si provocassero lesioni, l'articolo  582 prevede una pena che va da tre mesi a tre anni. Applicando le aggravanti chi aggredisse una persona solo per il suo orientamento sessuale potrebbe già essere punito con quattro anni di carcere a fronte di altri casi dove, in assenza di aggravanti o in presenza di attenuanti, lo stesso reato può portare ad una condanna di pochi mesi. Chi ha bisogno di nuove leggi?
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 11 Maggio 2011 11:22 )